L’adesione alla Mutua è riservata alle persone fisiche che siano Soci o Clienti della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE di Cappelle sul Tavo.
Per Soci si intendono: le persone fisiche in possesso dello status giuridico di Socio della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE e in regola con gli obblighi sanciti dallo statuto della medesima banca e dalla normativa vigente, soprattutto con riferimento al principio della partecipazione allo scambio mutualistico. L’obbligo della partecipazione allo scambio mutualistico si intende rispettato se il Socio è titolare di un conto corrente, anche cointestato.
Per Clienti si intendono: le persone fisiche titolari di conto corrente, anche cointestatari, presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE; potrà tuttavia essere ammesso a socio, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, il richiedente che risulti coniuge o convivente more uxorio dell’intestatario di un conto corrente che sia già Socio o abbia richiesto di aderire alla Mutua; in tal caso entrambi dovranno sottoscrivere l’autorizzazione reciproca ed incrociata per gli addebiti e gli accrediti derivanti dalla loro posizione di Socio della Mutua.
Possono tuttavia essere ammessi quali soci ordinari anche le persone fisiche, non Socie o Clienti della Banca di Credito Cooperativo Abruzzese, che abbiano compiuto la maggiore età e che operino nei territori ritenuti da parte dell’Abruzzese Salute di proprio interesse e meritevoli di interventi.
Chi desidera diventare Socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione.
La domanda deve contenere:
– nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio e attività svolta, recapiti telefonici e (facoltativo) informatici, estremi e copia di un documento di riconoscimento, nonché l’indicazione dei figli minori e degli animali domestici (cani e gatti) dotati di microchip che il richiedente intende coprire con le prestazioni della Mutua;
– la dichiarazione di possedere i requisiti per l’ammissione a socio;
– l’autorizzazione in favore della Mutua di chiedere e ricevere dalla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE (per coloro il cui conto di riferimento è acceso presso tale Istituto di Credito) informazioni sull’esistenza e la natura dei rapporti in essere con il Socio al fine di permettere la valutazione nel tempo della permanenza dei requisiti previsti per lo status giuridico di Socio della Mutua;
– l’impegno a versare la quota di ammissione, i contributi e gli apporti dovuti per le prestazioni garantite dalla Mutua;
– l’impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali;
Al fine di automatizzare le procedure di incasso delle quote e dei contributi, l’aspirante Socio deve autorizzare l’addebito permanente sul proprio conto corrente bancario acceso presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE o presso altro Istituto di Credito, firmando l’apposito modulo all’uopo previsto.
Il Consiglio di Amministrazione accoglie la domanda, a suo insindacabile giudizio, nella prima riunione utile.
Al termine della procedura di adesione la Mutua rilascia al Socio una tessera identificativa dello status giuridico di Socio. Tale tessera è necessaria per accedere a tutte le iniziative, assistenze e servizi garantiti dalla Mutua ai propri aderenti e viene consegnata dopo il pagamento della quota di ammissione iniziale e del primo contributo sociale annuale. In caso di furto o smarrimento il Socio potrà richiedere un duplicato, previa denuncia presentata alle competenti autorità di pubblica sicurezza e consegna alla Mutua di copia della stessa. Per il recupero delle spese di emissione del duplicato sarà addebitato un importo pari a 10 Euro.
La domanda può essere presentata agli addetti della Mutua o presso qualsiasi sportello della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE, Socio Sostenitore della Mutua.
Le prestazioni erogate dalla Mutua decorrono dall’acquisizione dello status di Socio (primo giorno del mese successivo all’accettazione della domanda di ammissione a Socio), trascorso l’eventuale periodo di carenza previsto dai regolamenti specifici delle singole assistenze, salvo diversa delibera del Consiglio di Amministrazione per singole iniziative.
Il diritto alle prestazioni è in ogni caso condizionato al pagamento, da parte del Socio, della quota di ammissione iniziale e dei contributi sociali annuali.
Le prestazioni che prevedono il riconoscimento di importi monetari sono regolate esclusivamente mediante accrediti sul conto corrente di riferimento e possono essere richieste soltanto per ricoveri e spese sostenute all’interno del territorio nazionale italiano.
Nei casi previsti dai regolamenti specifici delle singole assistenze, le prestazioni che la Mutua garantisce ai propri Soci sono estese anche ai familiari del Socio, nonché ai suoi animali domestici (cani e gatti) presenti sul sito dell’anagrafe canina e felina, purché dichiarati nella domanda di ammissione o, successivamente all’ammissione, tramite apposita comunicazione. Per familiari del Socio si intendono i figli minori (18 anni non compiuti), anche non conviventi con il Socio. Nel caso in cui entrambi i coniugi sono Soci, ciascun minore va dichiarato da uno solo dei genitori, che diviene l’unico legittimato a richiedere prestazioni per quel figlio, non essendo permesso duplicare i servizi erogati dalla Mutua.
Il Consiglio di Amministrazione della Mutua stabilisce, prima dell’inizio di ogni anno solare, i contributi dovuti dai Soci al fine dell’erogazione delle prestazioni contemplate dall’oggetto sociale e ne dà notizia mediante pubblicazione sul sito www.abruzzesesalute.it, unica fonte ufficiale di informazione ai Soci riguardo alle quote sociali, ai regolamenti, alla modulistica e alle iniziative di volta in volta poste in essere; qualora ne ravveda l’esigenza, il Consiglio di Amministrazione può affiancare tale fonte con altri canali di comunicazione (sms, whatsapp, poste, stampa, ecc.).
I Soci possono recedere dalla Mutua comunicando, per iscritto e mediante l’apposito modulo, le proprie dimissioni almeno 2 (due) mesi prima della scadenza dell’annualità in corso.
I Soci aderenti ai servizi e alle prestazioni ad accesso volontario possono recedere dai singoli servizi o prestazioni nei termini e nei modi previsti dai relativi regolamenti specifici.
La richiesta di recesso comporta l’immediata perdita dello status di socio, ma non fa venir meno tutti gli obblighi già assunti nei confronti della Mutua (nonché quelli conseguenti alla presentazione della richiesta di recesso), e il recesso sarà definitivo una volta portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione. In mancanza di recesso nei termini e modi sopra stabiliti, al recedente verrà addebitato un importo pari ad un’annualità. Pari importo sarà addebitato nel caso in cui il recedente abbia usufruito di prestazioni di carattere monetario nell’annualità in corso; i due addebiti non potranno essere applicati congiuntamente.
La perdita dello status giuridico di Socio della Mutua per recesso o esclusione obbliga il Socio alla immediata restituzione della tessera identificativa dello status giuridico di Socio. La mancata restituzione della tessera comporta il pagamento di una penale pari a 50,00 Euro, che sarà addebitata al cliente sul conto corrente indicato in sede di domanda di ammissione o di successiva variazione di conto. La penale non sarà applicata in caso di furto o smarrimento della tessera, denunciato, in data antecedente alla richiesta di recesso o alla delibera di esclusione, alle competenti autorità di pubblica sicurezza e previa consegna alla Mutua di copia della denuncia stessa. Restano ferme le responsabilità civili e penali conseguenti ad un eventuale uso fraudolento della tessera dopo la perdita dello status di Socio.
Nel caso in cui il recedente o l’escluso abbia richiesto l’estinzione del rapporto di riferimento in essere presso il Socio Sostenitore, la Banca di Credito Cooperativo Abruzzese procederà alla sua chiusura solo dopo che la Mutua avrà provveduto all’addebito di tutte le somme dovute dal recedente. Parimenti la revoca della disposizione di addebito permanente avrà efficacia soltanto dopo il recupero delle somme dovute alla Mutua.
Resta fermo il diritto dell’Abruzzese Salute ad agire legalmente per il recupero delle somme dovute dai Soci recedenti o esclusi.