ART. 1 – ASSISTITI
I sussidi alla famiglia di cui al presente regolamento sono prestati esclusivamente a favore dei Soci regolarmente iscritti a ABRUZZESE SALUTE, Mutua del Credito Cooperativo, in seguito per brevità denominata Mutua.
ART. 1 – ASSISTITI
I sussidi alla famiglia di cui al presente regolamento sono prestati esclusivamente a favore dei Soci regolarmente iscritti a ABRUZZESE SALUTE, Mutua del Credito Cooperativo, in seguito per brevità denominata Mutua.
ART. 2 – SUSSIDI ALLA FAMIGLIA
La Mutua, in attuazione delle proprie finalità statutarie e in conformità a quanto stabilito dall’ordinamento giuridico in tema di mutuo soccorso, garantisce i seguenti sussidi al fine di sostenere le spese della famiglia dell’associato in occasione degli elencati eventi:
Beneficiari: Soci | 50,00 € per figlio
Beneficiari: Soci | 50,00 € per figlio
Beneficiari: Soci | 50,00 € per figlio
Beneficiari: Soci | 50,00 € per figlio
Beneficiari: Soci | 50,00 € per figlio
Beneficiari: Soci | 50,00 € per figlio
I sussidi dal n° 2 al n° 6 innanzi riportati sono erogati per anno scolastico e per figlio minorenne, anche se non convivente, iscritto alla Mutua dal genitore Socio quale familiare.
Il sussidio di cui al n° 6 non spetta in caso di ripetizione dell’anno scolastico.
Per beneficiare dei sussidi alla famiglia, il Socio deve obbligatoriamente presentare domanda di sussidio allegando le documentazioni previste per ogni singolo sussidio e il nome e cognome del figlio per il quale il sussidio è richiesto.
Nel caso in cui entrambi i genitori sono Soci, la domanda va presentata esclusivamente da quello che ha iscritto il minore alla Mutua quale familiare, non essendo permesso duplicare il sussidio per lo stesso soggetto.
I sussidi alla famiglia sono dovuti solo se il Socio è in regola con il pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi annuali.
ART. 3 – DECORRENZA DELLE GARANZIE – TERMINI DI ASPETTATIVA
Hanno diritto ai sussidi di cui al presente regolamento i Soci che risultano regolarmente iscritti alla Mutua alla data di iscrizione all’anno scolastico in corso a quel momento (e, per il sussidio alla nascita del figlio, al momento dell’evento), in regola con il pagamento della quota di ammissione e del contributo associativo annuo. In caso di morosità il diritto ai sussidi alla famiglia cessa immediatamente e si ripristina il primo giorno del secondo mese successivo al pagamento delle quote arretrate. I sussidi maturati dall’insorgenza della morosità e fino al ripristino del diritto non vengono erogati, qualunque sia la causa del ritardato pagamento.
ART. 4 – DURATA DELLA COPERTURA
L’assistenza erogata dalla Mutua attraverso i sussidi di cui al presente regolamento ha durata annuale e scade alle ore 24:00 del giorno precedente la ricorrenza annuale dell’acquisizione dello status di Socio. Salvo i casi di recesso, esclusione e decesso, la copertura si rinnova automaticamente, senza soluzione di continuità.
ART. 5 – CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE
L’erogazione dei sussidi previsti dal presente regolamento avviene dietro presentazione della relativa domanda di sussidio, corredata dai documenti richiesti.
La domanda di sussidio deve essere redatta in conformità ai modelli, debitamente compilati, predisposti dalla Mutua e pubblicati sul sito, e firmata dal beneficiario con l’indicazione del numero del conto corrente bancario per l’accredito e il nome del figlio. La presentazione del modulo, da parte di persona delegata, deve essere accompagnata da un documento d’identità del socio beneficiario del rimborso. La domanda, corredata dai documenti necessari, può essere inviata anche mediante mail all’indirizzo rimborsi@abruzzesesalute.it o comunicazione@abruzzesesalute.it o l’applicazione su smartphone, ma sempre debitamente compilata e sottoscritta, sia ai fini del rispetto della normativa sulla privacy che dell’acquisizione della dichiarazione di responsabilità.
La richiesta di sussidio deve pervenire alla Mutua entro 90 giorni dall’iscrizione all’anno scolastico di riferimento; per la nascita di un figlio deve invece pervenire entro 90 giorni dall’evento. Dal 91° giorno al 180° i sussidi saranno erogati con una decurtazione del 50%. Nessun sussidio spetterà al Socio trascorso tale ulteriore termine.
La richiesta di sussidio per l’acquisto di materiali e beni per la nascita di un figlio, dovrà essere accompagnata da:
La richiesta di sussidio per figlio iscritto per la prima volta all’Asilo Nido, dovrà essere accompagnata da:
La richiesta di sussidio per figlio iscritto per la prima volta alla Scuola dell’Infanzia, dovrà essere accompagnata da:
La richiesta di sussidio per il figlio frequentante per la prima volta la classe prima della Scuola Elementare, dovrà essere accompagnata da:
La richiesta di sussidio per il figlio frequentante per la prima volta la classe prima della Scuola Media Inferiore, dovrà essere accompagnata da:
La richiesta di sussidio per l’iscrizione a società e/o ad associazioni sportive e culturali per il figlio minorenne frequentante il ciclo scolastico della Scuola Media Superiore , dovrà essere accompagnata da:
Il Socio deve esibire, a richiesta, l’originale dei documenti presentati in copia e consentire eventuali controlli disposti dalla Mutua, fornendo altresì alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.
In caso di morte del beneficiario gli eredi sottoscriveranno il modulo di richiesta sussidio, allegando il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei legittimi eredi con indicazione delle modalità di rimborso.
ART. 6 – GESTIONE MUTUALISTICA
In base alle risultanze di bilancio e all’andamento complessivo delle erogazioni per sussidi alla famiglia, il Consiglio di Amministrazione della Mutua può apportare variazioni alle condizioni previste nella presente normativa. Dette variazioni possono riguardare sia l’importo dei sussidi che le condizioni di accesso ai medesimi da parte degli Associati; vanno applicate con l’inizio dell’esercizio successivo e la comunicazione delle predette variazioni avviene entro e non oltre il 15 dicembre di ciascun anno mediante pubblicazione sul sito ufficiale.
Al socio che nell’annualità corrente ha ottenuto il pagamento di sussidi alla famiglia da parte della Mutua e che presenta domanda di recesso, viene addebitato un importo pari ad una annualità, come già specificato in precedenza.
ART. 7 – DISPOSIZIONI ESECUTIVE
Il Socio è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del presente regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione della Mutua e portate a conoscenza del Socio mediante pubblicazione sul sito ufficiale.
Il Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla Mutua, si impegna all’osservanza delle presenti norme regolamentari.
Montesilvano
Via Vestina n. 97/99 – 65016 Montesilvano
Tel 085 44 74 304 (303 -323) – fax 085 468 20 10
Montesilvano Sud
Via Verrotti n. 196 – 65016 Montesilvano
Tel 085 44 92 202 – fax 085 44 57 168
Pescara Colli
Strada Vecchia della Madonna n. 9 – 65125 Pescara
Tel 085 44 74 400 (2-3-4) – fax 085 41 555 47
Pescara Porta Nuova
Via Misticoni n.58 – 65128 Pescara
Tel 085 66 222 – fax 085 63 390
Collecorvino
Viale Italia n. 101 – 65010 Collecorvino
Tel 085 820 80 64 – fax 085 820 80 39
Villanova di Cepagatti
Via G. D’Annunzio n. 2 – 65012 Cepagatti
Tel 085 97 72 614 – fax 085 97 72 577
Chieti Scalo
Viale Abruzzo n. 384 – 66100 Chieti
Tel 0871 54 01 10 – fax 0871 57 16 16
Santa Teresa di Spoltore
Via Mare Adriatico n. 12 – 65010 Spoltore
Tel 085 84 24 543 (542) – fax 085 84 24 546